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Manovra economica Monti barche, auto e aerei: il testo completo del decreto Salva Italia

Sabato 10 Dicembre 2011, 18:39 in Economia e Cittadino di

Il "decreto salva Italia" prende di mira chi possiede auto di lusso, imbarcazioni, aerei privati. Nel post il testo completo della manovra.

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La nuova manovra economica ha introdotto, oltre alla Super Imu (scopri qui come calcolarla), alla riforma pensionistica, e ad altre misure correttive, tasse sui cosiddetti beni di lusso: aerei, barche e automobili.

Una misura, questa, che non piace a tutti, come testimonia il gruppo degli "Indignados della nautica" nato su Facebook che in bacheca tuona contro la nuova manora economica:

Gli evasori sono quelli che immatricolano le imbarcazioni con bandiere di paradisi fiscali e che ridono quando noi veniamo regolarmente e giustamente controllati dalla finanza... e noi dovremmo pagare la tassa come loro?

O ancora:

Nella realistica probabilità che questa iniqua legge passi così com'è, suggerirei di trovare posti alternativi dove portare le nostre imbarcazioni, che siano belli, economici e sicuri...

Ecco il testo completo dell'art. 16 della manovra:

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;

e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

LINK UTILI:

Tracciabilità pagamenti: le novità introdotte dalla manovra, il testo integrale 

Riforma pensioni Monti: il testo integrale della manovra 

Patrimoniale su seconde case, yacht ed auto di lusso

5
5 commenti
5
24 Dic 2011
alle 16:57

simone

Buongiorno Catalina,

non voglio entrare in polemiche, e sulla manovra mi sono ben documentato, premetto che io non posseggo ne aerei ne barche, ma sono un semplice appassionato del settore aeronautico, tuttavia, con questa manovra le tasse non le pagheranno piu quelli con gli aerei perchè se ne andranno via dall'italia come molte persone che conosce hanno già fatto, il pù nella legge successivamente è stato introdotto l'Art. 14 bis (che questo sito non riporta) che è stato concepito appositamente e giustamente per chi fa il furbetto e reimmatricola il proprio aeromobile in paesi della comunità europea. L'articolo 14 bis riporta l'obbligo a chiunque possegga un aeromobile (anche se straniero sia il proprietario sia l'aromobile) e sosti in Italia per piu di 48 ore debba pagare comunque la tassa di proprietà, cosi facendo si uccide definitivamente il turismo dall'estrero, questo articolo ricorda molto la famosa tassa introdotta dal governatore della sardegna alcuni anni fà che non portò altro che una diminuzione delle entrate in fatto poi fu rapidamente tolta! forse era meglio istituire una tassa sui possessore di ULM (ulltraleggeri a motore del costo mediao di 80.000 euro) che spesso non sono tanto leggeri e che in Italia contano una flotta di 40.000 unità.

buona vigilia di natale.

4
24 Dic 2011
alle 16:41

Catilina

@simone

Non so se scrive per provocazione o perché si informa poco.

I dati da lei riportati sono ben noti. L'Italia non si risana né con questa tassa, né con quella sulle auto di lusso e neppure riducendo il numero di deputati o decurtando i loro compensi.

Ci è stato ripetuto in tutte le salse, fino alla noia, che queste tasse sono un "dovere" sociale visto che i soldi veri si prendono togliendo "poco" a milioni di persone (pensioni, iva, ici o imu, tasse su movimenti bancari, ecc.).

E comunque è giusto che a pagare siano anche quei pochi (fortunati) che possiedono aeromobili o auto di lusso.

3
16 Dic 2011
alle 08:58

Simone

ma Monti ha fatto bene i conti? in italia abbiamo una flotta di corca 600 aeromobili, se si escudono quelli dei club e di quelle poche compagnie aeree che ci sono probabilmente questa tassa la dovranno pagare non piu di un centinaio di persone, non mi sembra molto rilevante sul debito che l'Italia ha... ma forse gli "esperti" del governo si sono confusi con gli ULM che in italia contano circa 40.000 unità... be se siamo governati da persone che non sanno questa differenza siamo messi bene!

2
11 Dic 2011
alle 10:35

egidi corrado

tra gli aerei esenti dalla tassazione non si parla degli aeromobili "amatoriali" cioè quelli costruiti in unico esemplare secondo la circolare ENAC-NAV-15D del 20\04\2007 e precedenti. E' stata una dimenticanza oppure sono da intendersi come " aerei immatricolati dal costruttore in attesa di essere venduti"? si tratta di macchine senza alcun valore commerciale,costruiti da poveri pensionati appassionati del volo in anni ed anni di paziente lavoro come il sottoscritto.

1
11 Dic 2011
alle 10:35

egidi corrado

tra gli aerei esenti dalla tassazione non si parla degli aeromobili "amatoriali" cioè quelli costruiti in unico esemplare secondo la circolare ENAC-NAV-15D del 20\04\2007 e precedenti. E' stata una dimenticanza oppure sono da intendersi come " aerei immatricolati dal costruttore in attesa di essere venduti"? si tratta di macchine senza alcun valore commerciale,costruiti da poveri pensionati appassionati del volo in anni ed anni di paziente lavoro come il sottoscritto.

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